Statuto

Statuto ASNAC – Associazione Nazionale Atleti di Canottaggio






Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' istituita, tra gli atleti tesserati dalla Federazione Italiana Canottaggio, per tutte le società partecipanti alle regate nazionali e territoriali sotto l'egida Federazione Italiana Canottaggio, l'Asnac- Associazione Nazionale Atleti di Canottaggio.
1.2 L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente eletto in carica.
1.3 L’Associazione accetta lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e del CONI.
1.4 L’Associazione, applica in toto il principio di democraticità nei riguardi dei soci che hanno tutti pari diritti e doveri e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo purchè dotati dei requisiti specifici riferiti all’ art. 14 del presente statuto
1.5 L’Associazione è apolitica ed intende operare in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna ed in completa autonomia nei confronti di poteri commerciali e/o federali.
1.6 L’Associazione esclude qualsiasi tipo di discriminazione religiosa, razziale, sociale, di genere e orientamento sessuale.
1.6 L’Asnac è un’ associazione senza scopo di lucro.

Articolo 2 –SCOPO E OGGETTO

L'Asnac si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi, nel preciso interesse dei propri associati:

  • a) La diffusione dello sport del canottaggio sia a livello agonistico che a livello amatoriale;
  • b) La tutela degli interessi sportivi, morali ed economici degli atleti di canottaggio;
  • c) Il miglioramento delle condizioni dei singoli associati, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, sino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale;
  • d) Il coordinamento con i rappresentanti atleti in seno alle istituzioni F.I.C. e Coni mediante uno stretto rapporto di interlocuzione e organizzazione congiunta affinchè l’interesse degli atleti sia espresso in maniera quanto più uniforme.
  • e) Sostenere i propri soci nella fase del dopo-carriera
    f) La promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport del canottaggio anche ed eventualmente con le omonime associazioni di categoria degli altri sport olimpici e non;
  • g) La promozione di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria degli atleti di canottaggio che si trovino in situazioni di salute o, comunque, sociali disagevoli;
  • h) L’elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre maggiore valorizzazione del prestigio della categoria nel consorzio sociale e sportivo;
  • i) La prestazione di servizi di consulenza ed assistenza nelle materie attinenti l'attività sportiva e le attività a questa connesse;
  • l) La rappresentanza nei rapporti con gli organi di informazione e nella negoziazione dei diritti di immagine nel rispetto delle direttive emanate a riguardo dalla F.I.C.;
  • m) L'esercizio delle funzioni eventualmente attribuitele nel merito dai Regolamenti della F.I.C.


2.2. L’Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie, utili o opportune per il conseguimento delle finalità associative.
2.3 L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive imposte dalla legge italiana.

Articolo 3 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è rappresentato:

  • a) dalle quote associative versate da ciascun associato, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
  • b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
  • c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.


Articolo 4 – DURATA ED ESERCIZIO SOCIALE

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L'esercizio sociale ha inizio il 1 Novembre e ha termine il 31 Ottobre di ogni anno.

Articolo 5 – SOCI

Possono essere Associati dell' Asnac, con la qualifica di socio ordinario, tutti gli atleti di canottaggio della Federazione Italiana Canottaggio di ogni categoria, che presentino domanda, pagando la quota annuale prevista dal Consiglio Direttivo.
5.2 La quota annuale di iscrizione viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, che potrà eventualmente fissare quote annuali diverse a seconda della categoria e del livello agonistico dei tesserati ed ha valore Gennaio/Dicembre: in sede di prima applicazione si fa riferimento a quanto previsto, in proposito, dall’atto costitutivo.
5.3 La qualità di socio si perde con una dichiarazione di volontà della parte stessa, mediante raccomandata A/R da inviare alla segreteria dell’Associazione (senza diritto alla ripetizione della quota annuale già versata) o per delibera del Consiglio Direttivo.
5.4 Tutti i soci hanno diritto di rivolgersi all’Associazione per ogni problematica inerente lo svolgimento della propria attività sportiva.
5.5 Sull'ammissione all'Asnac decide il Consiglio Direttivo ed, eventualmente, il Comitato Esecutivo dell'Associazione. L'ammissione implica l'iscrizione a tempo indeterminato, mentre l'eventuale rigetto della stessa, verrà comunicato, anche per e-mail, e dovrà essere motivato.
5.6 Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo, via lettera raccomandata e/o via fax e/o via telematica, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
5.7 Il Consiglio Direttivo deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso; per ogni data fa prova quella del timbro postale.
5.8 Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA D’AMMISSIONE

Per far parte dell’Associazione, coloro che hanno i requisiti previsti dall’art. 5 del presente Statuto devono inoltrare per iscritto o via email domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
6.2 In ogni caso la domanda deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dall’importo corrispondente alla quota di iscrizione (che dovrà essere versato con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo), la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno e pubblicata sul sito dell’Associazione.
6.3 L’Associazione può accogliere fra gli associati anche terzi non tesserati per federazioni o enti sportivi, i quali saranno qualificati come “soci sostenitori”. L’ammissione e l’esclusione dei “soci sostenitori” competono al Consiglio Direttivo.
6.4 E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di “soci onorari” per particolari benemerenze verso l’Associazione.
6.5 I “soci onorari” sono esentati dal pagamento delle quote associative.
6.6 I “soci fondatori”, i “soci sostenitori” ed i “soci onorari” hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari.

Articolo 7 - AMMISSIONE

Sulla domanda di ammissione all’ Asnac decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
7.2 L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • a) presentazione della domanda, nella quale devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, associazione sportiva per la quale si è tesserati, nonchè tutti i riferimenti personali (indirizzo postale, fax e di posta elettronica di riferimento, numeri di telefono fisso e mobile);
  • b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera “socio”;
  • c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
  • d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.


Articolo 8 - DOVERI

Gli associati hanno il dovere:

  • a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
  • b) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
  • c) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all’attività svolta dall’Associazione a tutela degli interessi di categoria;
  • d) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.


Articolo 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli associati che abbiano violato i doveri di cui all’articolo 8 del presente Statuto, saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

  • a) ammonizione o censura;
  • b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;
  • c) espulsione definitiva dall’Associazione.


Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  • a) Il Presidente;
  • b) Il Consiglio Direttivo;
  • e) L’Assemblea dei soci;
  • f) I fiduciari regionali.


Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è costituita dai soci e si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno.
11.2 La convocazione dell’assemblea è indetta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli iscritti almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea con lettera raccomandata, con email o con altri mezzi di comunicazione idonei, inviata agli indirizzi di posta ordinaria, di fax o di posta elettronica indicati dai singoli associati al momento della loro richiesta di associazione.
11.3 La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.
11.4 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, da un Presidente nominato in apertura di seduta.
11.5 L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
11.6 Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti validi. Sono ammesse le deleghe ed ogni iscritto può essere portatore di un massimo di cinque deleghe.

Articolo 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali ed in oltre su:

  • a) gestione sociale;
  • b) proposta ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  • c) elezione degli organi sociali;
  • d) modifica di statuto, a maggioranza di 2/3 dei presenti al voto;
  • e) liquidazione dell’associazione.


Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Asnac è composto da:

  • a) Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea dei soci regolarmente iscritti all’associazione ed è scelto tra tutti i soci in regola con la quota d’iscrizione. Egli dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. La sua carica non è compatibile con ogni altro incarico all’interno delle istituzioni FIC.
  • b) Da 8 (otto) Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci, dei quali uno, anche a turno, avrà la funzione di segretario. Tra questi verranno altresì nominati due vicepresidenti (di cui uno vicario) e un tesoriere.

14.2 I candidati alla carica di Presidente e/o Consiglieri dell’Asnac devono depositare la propria candidatura almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale. Tale candidatura dovrà essere adeguatamente pubblicizzata sul sito dell’associazione.
14.3 I Consiglieri dell'Asnac rimangono in carica due anni, sono eletti dall'Assemblea dei soci tra gli atleti regolarmente iscritti all'Associazione e sono rieleggibili. Le cariche di Consigliere sono così riparite:

  • n. 2 Consiglieri sono eletti tra i soci che abbiano partecipato nelle ultime due stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo ai Giochi Olimpici o ad almeno un’edizione dei Campionati del Mondo Assoluti/Pesi Leggeri in specialità presenti nel programma olimpico.
  • n. 1 Consigliere è eletto tra i soci che abbiano partecipato nelle ultime due stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo ad almeno un’edizione dei Campionati del Mondo Assoluti e Pesi Leggeri in specialità non presenti nel programma olimpico.
  • n.1 Consigliere è eletto tra i soci che abbiano partecipato nelle ultime due stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo alle Paralimpiadi o ai Campionati del Mondo Adaptive.
  • n.1 Consigliere è eletto tra i soci che nelle ultime due stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo abbiano partecipato ai Campionati del Mondo nella categoria “Under 23”.
  • n.1 Consigliere è eletto tra i soci che nelle ultime due stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo abbiano partecipato a regate internazionali nella categoria “Juniores”.
  • n.1 Consigliere è eletto tra i soci che nelle ultime due stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo abbiano partecipato in almeno una delle principali regate internazionali universitarie (Universiadi; Campionati del Mondo FISU; “Henley Royal Regatta”; “Head of the River”; “Mosca”; “Zagabria; Pechino vd. nome corretto)
  • n. 1 Consigliere è eletto tra i membri che nelle ultime quattro stagioni sportive dalla data delle elezioni del Consiglio Direttivo non abbiano indossato la maglia azzurra nelle categorie giovanili o assolute (con esclusione della categoria “Master”)

14.4 Ogni socio potrà candidarsi ad una sola carica prevista.
14.5 Risulteranno eletti, coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
14.5 In caso di mancata candidatura relativa alle categorie rappresentate nel Consiglio Direttivo lo stesso potrà essere approvato in forma ridotta sino ad un minimo di 3 (tre) Consiglieri mantenendo il medesimo criterio elettorale.
14.6 Hanno diritto di voto in Consiglio Direttivo tutti i componenti dello stesso, ivi compresi Presidente e Vice Presidenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
14.7 Se un componente per qualsiasi ragione cessasse dal suo ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà il primo dei non eletti, oppure, in caso di necessità a completare il numero effettivo del Consiglio, per cooptazione, un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che provvederà alla nomina definitiva;
14.8 Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 (tre) sedute consecutive; saranno considerati decaduti anche quei Consiglieri che non saranno più regolarmente iscritti all'Associazione.

Articolo 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Consiglieri svolgono mansioni di particolare importanza eventualmente delegate loro dal Consiglio Direttivo. Può essere prevista la costituzione di commissioni interne al Consiglio.
15.2 Il Consiglio Direttivo fissa ogni anno la quota associativa degli associati. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione.
15.3 Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due sedute consecutive.
15.4 Il Consiglio: elegge i Vicepresidenti e il Tesoriere tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea; nomina il Segretario Generale.
15.5 Il Segretario Generale provvede ai rapporti tra l’Associazione e gli Organi Federali, allo svolgimento di tutte le pratiche amministrative, corrispondenza, avvisi agli associati, verbali di riunione e tutto ciò che comporta il buon funzionamento di una segreteria.
15.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione della finalità dell’Associazione nei limiti stabiliti dal presente Statuto e tenuto conto delle direttive approvate dall’Assemblea dei soci.
15.7 In caso di urgenza il Presidente può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione successiva;
15.8 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo mediante comunicazione per posta, fax o posta elettronica;
15.9 Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea dei soci la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione e sul bilancio dell’esercizio.

Articolo 16 – RAPPRESENTANZA LEGALE

16.1 Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
16.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la rappresentanza legale dell’Associazione compete al vicepresidente vicario, o successivamente al secondo vicepresidente, in assenza anche di questi due, al consigliere più anziano;
16.3 Il Presidente in maniera concordata con il Consiglio, può delegare ai consiglieri ed ai soci la responsabilità di funzioni coerenti con gli scopi dell’Associazione.

Articolo 17 - GIUNTA ESECUTIVA

17.1 Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad una Giunta Esecutiva composta da:

  • a) Presidente dell’Associazione;
  • b) Vicepresidente vicario;
  • c) Vicepresidente.

17.2 Il Presidente convoca la Giunta in qualunque momento lo reputi necessario, in qualunque luogo, con qualunque mezzo.
17.3 Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti in carica.

Articolo 18 - FIDUCIARI REGIONALI

Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Fiduciario in ogni regione italiana.
18.2 Il Fiduciario Regionale avrà i compiti di:

  • a) rappresentare l’anello di congiunzione tra gli atleti di canottaggio e l’Associazione, raccogliendo le idee, le proposte, i suggerimenti degli atleti di una determinata regione per poi trasmetterli in forma scritta o verbale al Consiglio Direttivo dell’Asnac;
  • b) promuovere nel corso di manifestazioni, conferenze o iniziative comunque legate allo sport del canottaggio l’attività dell’Associazione;
  • c) contribuire ad associare nuovi atleti;
  • d) partecipare nel corso dell’anno a raccogliere le quote sociali che poi potranno essere o versate direttamente sul c/c dell’associazione o consegnate ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo deputato a tale operazione.


Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali, siano esse federali o ordinarie, per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Articolo 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Gli utili o proventi ricavati dalle attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Articolo 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI DI CANOTTAGGIO - ASNAC

L’Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di 3 (tre) del numero degli associati.
21.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità.
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